FINANZIARIA 2007
"COMMA 188. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di
divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche
effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da
coloro che svolgono una attivitą lavorativa per la quale sono gią tenuti al
versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti
di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda
percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000 euro. Le minori
entrate contributive per l'ENPALS derivanti dall'applicazione del presente comma
sono valutate in 15 milioni di euro annui."