A seguito delle tante richieste di delucidazioni sul GREEN PASS nello spettacolo, cerchiamo di fare chiarezza almeno su 2 punti principali, ai sensi del Decreto Legge 105 del 23.07.2021:
-il pubblico, dal 6 agosto 2021, deve sempre esibire green pass (sanzione da 400 euro a 1000 euro, sia per utenti che per organizzatore) per accedere agli spettacoli;
-per artisti e lavoratori dello spettacolo, ad oggi (02.08.2021) NON è scritto da nessuna parte che si debba avere per legge il green pass, ma l’organizzatore o il committente potrebbe chiederlo: è un discorso “contrattuale” tra lavoratore/artista e committente/organizzatore, il quale ha facoltà quindi di pretenderlo in ogni caso.

Ricordiamo che in base all’ art. 4 del DL si può ottenere il green pass con 3 modalità:
-almeno una dose di vaccino (validità 9 mesi)
-essersi sottoposti a tampone molecolare o antigenico rapido (il certificato, in caso di negatività, sarà valido per 48 ore)
-essere guariti, da 6 mesi, da infezione da Sars-Cov2.

Il green pass avrà un suo QR code che verrà controllato con la semplice app VERIFICAC19 (che non può memorizzare dati