SIAE o CREATIVE COMMONS ? sono 2 cose distinte….facciamo chiarezza

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Il mito dell’alternativa SIAE/Creative Commons

Ha senso considerare Creative Commons e SIAE come alternative l’una dell’altra?
 
Questa è la versione estesa di un articolo uscito su Apogeonline il 3 dicembre 2013 (vedi). Spero che finalmente con questa spiegazione dettagliata si sgombri una volta per tutte il campo da leggende e mistificazioni sul rapporto tra gestione SIAE e licenze CC (di cui purtroppo la rete è piena).
[invito chiunque lo ritenga utile a prelevare questo articolo e a ripubblicarlo su altre piattaforme; la licenza del blog già lo consente, ma sottolineo l’invito espressamente. In alternativa va bene anche un semplice link o uno share sui social network]
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 Sorgono come funghi gli articoli o i post che parlano di Creative Commons come alternativa alla SIAE, diffondendo quella che – a ben vedere – è più che altro una leggenda: una leggenda frutto di un’eccessiva semplificazione dei concetti in materia di diritti d’autore. Semplificare in un’ottica divulgativa è legittimo, dato che aiuta i non addetti a comprendere questioni per loro complesse; tuttavia c’è un limite al di sotto del quale un principio giuridico non può essere semplificato senza snaturarne il senso. È questo il caso del confronto tra il modello SIAE e il modello CC. Cerchiamo di capire in che senso, mettendo in luce in modo schematico le differenze.

 Partiamo da una semplice premessa: parlare genericamente di “alternativa alla SIAE” ha poco senso, per il semplice fatto che la SIAE si occupa di varie attività in materia di diritto d’autore e dunque si possono cercare alternative per singoli campi e non alternative tout court. Ci sono attività in cui esistono/possono esistere alternative, altre attività in cui non possono esistere alternative, altre attività ancora in cui è insensato cercare alternative.

Enti di tipo diverso
 Gli enti SIAE e Creative Commons non possono essere messe sullo stesso piano, dato che – banalmente – fanno due lavori diversi. È come cercare di fare un confronto tra i servizi offerti da un idraulico e un elettricista; entrambi lavorano nel settore dell’edilizia ma facendo cose diverse, che solo a volte si intersecano.

Innanzitutto, la SIAE è una società di gestione collettiva di diritti d’autore, cioè un ente a base associativa a cui gli autori (associandosi o dando specifico mandato) delegano la gestione di tutti o di alcuni dei loro diritti d’autore.[1] Questa gestione comprende ovviamente anche la raccolta dei proventi monetari relativi alle varie utilizzazioni che vengono fatte di un’opera (passaggi in radio, esecuzioni dal vivo, riproduzioni, etc.).
 Creative Commons è un ente non-profit di diritto statunitense che promuove iniziative per l’innovazione del diritto d’autore e mette a disposizione un set di licenze che gli utenti possono liberamente applicare alle loro opere per rilasciarle al pubblico in un regime più libero rispetto al classico “tutti i diritti riservati”. CC non raccoglie e non ridistribuisce proventi.
 SIAE realizza quella che tecnicamente viene definita “gestione collettiva” dei diritti in nome e per conto degli autori. CC invece, dal momento che NON gestisce i diritti degli autori ma mette solo a disposizione delle licenze, realizza un modello – per così dire – di “autogestione” dei diritti. Gli autori (o comunque i detentori dei diritti) scelgono liberamente la licenza più adatta alle loro esigenze e la applicano autonomamente alla loro opera.

Modalità operative differenti
 Per usufruire dei servizi di SIAE, ci si iscrive all’ente oppure si sottoscrive un contratto di mandato; in entrambi i casi è richiesto il pagamento di una quota. A Creative Commons non ci si iscrive; per usare le licenze basta andare sul sito, seguire le linee guida e applicare la licenza all’opera. Tra l’altro si tenga sempre presente (come già spiegato in altra sede) che l’applicazione di una licenza non è mai una forma di tutela dell’opera.
 L’attività di gestione collettiva di SIAE viene svolta grazie anche ad un potere di controllo e ispezione attribuitole espressamente dalla legge; e, sulla base di accordi di collaborazione, viene esercitata di concerto con le collecting society estere, cioè gli enti che svolgono la medesima attività negli altri paesi.
 CC non svolge alcun tipo di attività di controllo e ispezione. E nemmeno potrebbe farlo, dato che è un semplice ente non-profit. Essa non entra nemmeno nel merito di come vengono applicate le sue licenze e ancor meno instaura un rapporto di consulenza e supporto legale in caso di violazioni. Se qualcuno applica in modo inappropriato le licenze, CC non interviene (e nemmeno potrebbe farlo, dato che non può monitorare tutti i milioni di opere rilasciate con tali licenze); l’uso delle licenze è lasciato alla piena responsabilità degli autori.

Il mito dell’alternativa
 La maggior parte degli articoli e post che parlano di questa contrapposizione vogliono insistere sul tema della famigerata “alternativa alla SIAE” e, facendolo, cadono in un madornale equivoco. Parlare genericamente di “alternativa alla SIAE” ha poco senso per il semplice fatto che la SIAE si occupa di varie attività in materia di diritto d’autore e dunque si possono cercare alternative per singoli campi e non alternative tout court. L’equivoco più frequente (e su cui è ora di fare definitiva chiarezza) è quello di confondere il “deposito” di un’opera presso SIAE ai fini di ottenere una prova di paternità con la “registrazione” di un’opera presso SIAE affinché SIAE si occupi della gestione dei diritti sull’opera. Una volta per tutte: sono due cose separate e non sovrapponibili![2]
 Nella prima situazione, SIAE si occupa asetticamente di prendere in deposito copia di un’opera e rilasciare ricevuta con data certa affinché l’autore abbia una prova solida di anteriorità; questo servizio, benché tutt’ora attivo, è diventato obsoleto con l’avvento di sistemi digitali di marcatura temporale dei file, con i quali si può apporre la data certa su un file sotto forma di metadati. Dunque, in questo caso si può legittimamente parlare di “alternativa” riferendosi a servizi tipo Patamu, Copyzero, Safecreative (vedi maggiori dettagli). Tuttavia, al di fuori di questo specifico ambito, non ha alcun senso parlare di alternativa alla SIAE, come ad esempio nel caso in cui l’autore voglia demandare a SIAE la gestione dei diritti su una sua opera. Non ha senso semplicemente perché ad oggi non è possibile un’alternativa a SIAE in Italia in virtù del monopolio attribuitole dalla legge. Unica alternativa possibile è servirsi di una società di gestione collettiva estera.[3]
 Dunque, riflessioni e articoli che sovrappongono questi due diversi aspetti (prova della paternità e gestione dei diritti), sono solo portatori di ulteriore confusione su un tema che è già di per sé complicato.

Buoni e cattivi?
 In conclusione, so che è grande la tentazione di mettere a confronto i due enti per ricondurre tutto ad una contrapposizione “buoni vs cattivi” oppure “vecchio vs nuovo” (o anche Rocky vs Ivan Drago); le contrapposizioni donano maggiore appeal a un argomento che di per sé sarebbe molto tecnico e noioso. Tuttavia non sempre c’è reale contrapposizione tra SIAE e Creative Commons; e quando c’è, non è nei termini in cui spesso (troppo spesso) si legge online.
 Sarebbe infatti più opportuno e più neutro mettere a confronto non tanto i due enti, quanto i modelli di gestione dei diritti proposti da essi: quello di gestione collettiva basato sulla “delega” ricevuta dall’autore da un lato, e quello di “auto-gestione” dei diritti realizzato dall’applicazione delle licenze CC dall’altro. Due modelli che, tra l’altro, potrebbero anche convivere se la legislazione e i regolamenti in materia lo consentissero (cosa che tra l’altro è già stata sperimentata in alcuni ordinamenti; si pensi al caso più famoso della BUMA/STEMRA olandese). Ma questo è un altro affare…

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 NOTE
 [1] si veda http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_di_gestione_collettiva_di_diritti_d%27autore
 [2] per approfondire questi aspetti si consiglia il seminario disponibile online “Anacronismi del sistema SIAE” (vedi pagina 37 e seguenti delle slides e relativo filmato).
 [3] Si può scegliere una qualunque omologa di SIAE attiva in un paese estero, possibilmente tra quelli dell’UE: si trova un elenco qui. La scelta dipende dalle singole esigenze (e banalmanete anche da fattori linguistici (se ti iscrivi a quella tedesca avrai buona parte della documentazione in tedesco). Molti musicisti si trovano bene in Germania, altri in Francia… altri si appoggiano su società che, pur essendo formalmente basate all’estero, agiscono tramite il web e quindi sono di fatto “presenti” anche in Italia (vedi esempio di Soundreef). In questo forum si trovano i racconti di alcuni musicisti che hanno sperimentato enti stranieri.

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Articolo di Simone Aliprandi rilasciato con Licenza Creative Commons
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http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/];

fonte originaria: http://aliprandi.blogspot.it/2013/12/alternativa-siae-cc.html