Corte di Giustizia Europea: la riserva di intermediazione a un unico ente di gestione collettiva del diritto d’autore non viola i principi di concorrenza

Con la sentenza n. C-351/12 del 27 febbraio 2014 la Corte di Giustizia Europea (sezione Quarta), ha statuito che la riserva di intermediazione a un unico ente di gestione collettiva del diritto d’autore su un dato territorio nazionale non viola i principi di concorrenza del TFUE, il Trattato dell’Unione Europea, a meno che non siano praticate tariffe sensibilmente più elevate rispetto le medie europee.

Questi i principi enunciati dalla Corte:

1) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale esclude il diritto degli autori di autorizzare o di vietare la comunicazione delle loro opere, da parte di un istituto termale operante come un’impresa commerciale, mediante la distribuzione deliberata di un segnale nelle stanze dei pazienti di tale istituto a mezzo di un apparecchio televisivo o radiofonico. L’articolo 5, paragrafi 2, lettera e), 3, lettera b), e 5, della medesima direttiva non è tale da incidere su detta interpretazione.

2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che non può essere fatto valere da un ente di gestione collettiva dei diritti d’autore in una controversia tra privati ai fini della disapplicazione della normativa di uno Stato membro contraria a tale disposizione. Il giudice cui venga sottoposta una tale controversia è tuttavia obbligato ad interpretare la suddetta regolamentazione quanto più possibile alla luce del testo e della finalità della medesima disposizione per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da quest’ultima.

3) L’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché gli articoli 56 TFUE e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che riservi l’esercizio della gestione collettiva dei diritti d’autore relativi a talune opere protette, nel proprio territorio, ad un unico ente di gestione collettiva dei diritti d’autore e, così facendo, impedisca all’utilizzatore di tali opere, quale l’istituto termale di cui trattasi nel procedimento principale, di beneficiare dei servizi forniti da un ente di gestione stabilito in un altro Stato membro.

Tuttavia, l’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituiscono indizi di un abuso di posizione dominante il fatto che il suddetto ente di gestione imponga, per i servizi da esso prestati, tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri, purché il confronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea, o che pratichi prezzi eccessivi, privi di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita.

“Contrariamente a quanto da molti impropriamente sostenuto, l’Europa conferma che il monopolio territoriale riservato agli enti di gestione collettiva dei diritti d’autore rappresenta l’unico modo per garantire una gestione efficace dei diritti di proprietà intellettuale” ha prontamente commentato l’Avv. Andrea Miccichè, presidente di Nuovo IMAIE.
La Corte Europea“, continua Miccichè, “ha chiaramente ribadito che non esiste, allo stato attuale del diritto dell’Unione Europea, un metodo che consenta di raggiungere un livello di tutela diverso da quello fondato sul controllo territoriale dei diritti, dal momento che solo un ente che operi, a livello territoriale, in regime di monopolio può garantire una gestione efficace dei diritti nonché un controllo puntuale del loro rispetto. Con ciò vogliamo nuovamente sottolineare che l’introdotta liberalizzazione, in Italia, dell’attività di gestione collettiva dei diritti degli artisti, non solo rappresenta un unicum nel panorama europeo, ma non è sorretta, a livello di diritto Comunitario, da alcun fondamento giuridico“.

(fonte: dirittodautore.it)