Conversione del decreto – legge n.64
Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.
Approvata definitivamente dal Parlamento la conversione del decreto-legge n. 64 del 30 aprile 2010, che disciplina il riassetto del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, i contributi allo spettacolo dal vivo, il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive, l’Istituto mutualistico artisti, interpreti ed esecutori (nuovo IMAIE).
È in vigore dal 1 luglio 2010 la legge n. 100 del 29 giugno 2010, sulle disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.
Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo modifica l’attuale assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, attenendosi ai seguenti criteri:
– razionalizzazione dell’organizzazione e del funzionamento, sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra le fondazioni;
– miglioramento e responsabilizzazione della gestione attraverso l’individuazione di indirizzi imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza e che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori presieduto da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;
– individuazione degli indirizzi ai quali dovranno improntarsi le decisioni attribuite all’autonomia statutaria di ciascuna fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni culturali, di concerto con il Ministro dell’economia;
– previsione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria;
– previsione di specifici strumenti di raccordo dell’operato delle fondazioni al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa possibile;
– rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale, salvaguardando in ogni caso la specificità della fondazione nella storia della cultura operistica italiana, per incentivare il miglioramento dei risultati relativi alla gestione;
– ottimizzazione delle risorse attraverso l’individuazione di criteri e modalità di collaborazioni nelle produzioni;
– destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;
– contrattazione collettiva secondo una disciplina organica;
– eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche (in relazione alla loro peculiarità, rilevanza internazionale, capacità produttive); con attribuzione al Ministro per i beni culturali, di concerto con il Ministro dell’economia, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche.
Ecco alcune disposizioni riguardanti il personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche:
– Il personale dipendente può svolgere, previa autorizzazione del sovrintendente, attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti e con le modalità previste dal contratto nazionale di lavoro (a patto che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione);
– I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto nazionale di lavoro;
– Al fine di perseguire l’obiettivo della sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalita’ di cui al presente articolo, eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti.
– Fino al 31 dicembre 2011, le fondazioni lirico-sinfoniche non possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ad indire procedure concorsuali per tale scopo (salvo che per quelle professionalità artistiche, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l’attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali);
– Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
– Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l’età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l’età’ pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio.
Disposizioni in materia di attività culturali
Il Ministro per i beni e le attività culturali ridetermina, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, e con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2011, i criteri per l’erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, nonché le modalità per la loro liquidazione e anticipazione.
Tali criteri di assegnazione tengono conto dei livelli quantitativi e della importanza culturale della produzione svolta, della regolarità gestionale degli organismi, nonché degli indici di affluenza del pubblico e sono riferiti ad attività già svolte e rendicontate.
Disposizioni in materia di attività cinematografiche
Allo scopo di attuare quanto previsto nell’articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
1. Nella società di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: “Ministro”, esercita i diritti dell’azionista, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
2. La società di cui al comma 1 presenta al Ministro una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell’atto di indirizzo emanato annualmente. L’atto d’indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, con esclusione della produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali. Sono ricompresi nelle attività e servizi di interesse generale l’eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la distribuzione, in coerenza con gli obiettivi individuati nell’atto di indirizzo, di: a) opere cinematografiche prime e seconde di lungometraggio; b) opere cinematografiche di cortometraggio;c) opere cinematografiche espressione di tecniche sperimentali o che utilizzano nuove tecnologie. Il programma annuale delle attività di cui al comma 3 e’ approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale. Le attività del programma annuale sono svolte entro l’anno di riferimento, salvo eventuali variazioni da comunicare al Ministro entro il semestre successivo alla chiusura dell’anno di riferimento. In quest’ultimo caso, tali attività possono essere realizzate entro la fine dell’esercizio successivo».
3. All’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi soggetti selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la società di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni».