Dal 21 DICEMBRE, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali (e non solo nello spettacolo), al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di PREVENTIVA COMUNICAZIONE all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.
In caso di violazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
AGGIORNAMENTO FAQ INL n.109 del 27.1.2022
“Per le prestazioni autonome occasionali dei lavoratori dello spettacolo, vale la disciplina già contenuta all’articolo 6 del Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato 708/1947”
Cioè, si possono NON fare le comunicazioni preventive; ciò perchè è valido DA SEMPRE quel famoso art.6, cioè quello che sancisce l’obbligo di avere e fare agibilità sempre, anche ai prestatori d’opera occasionale, appunto!
(Art. 6 DLCPS 708/47: comma 1. Le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprieta’ o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell’articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilita’. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero
23-bis) del primo comma dell’articolo 3 il certificato di agibilita’ e’ richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che e’ posto a carico del committente ).