ALAS, così si chiamerà la DISOCCUPAZIONE spettante ai LAVORATORI AUTONOMI dello SPETTACOLO dal 01.01.2022 !
I dipendenti in cooperative o chi comunque è un “subordinato” può prendere cassa integrazione, naspi, ecc. Gli AUTONOMI erano quelli rimasti sempre fuori! Ora riceveranno un indennizzo per un massimo di 6 mesi, pari al 75% del reddito medio mensile conseguito dal 1° gennaio dell’anno precedente alla domanda.
Devono avere questi requisiti:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
d) aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
e) avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
Non sono previste cause di decadenza con eventuali rioccupazioni (di tipo subordinato o autonomo) durante l’erogazione dell’indennità. La prestazione, tuttavia, è incompatibile con altre prestazioni di disoccupazione involontaria (es. naspi, disoccupazione agricola, dis-coll).
Per i periodi di fruizione dell’indennità è riconosciuta anche una contribuzione figurativa.
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