La dimostrazione del contrario è a carico di chi ha impiegato il dipendente. La parola di quest’ultimo non è sufficiente a stoppare la sanzione
In tema di sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, si presume, in difetto di prova contraria – ammessa a seguito della sentenza n. 144/2005 della Corte Costituzionale e il cui onere è a carico del datore di lavoro – che il rapporto di lavoro decorra dal primo gennaio dell’anno dell’accertamento e non dal giorno di quest’ultimo (Cassazione SS.UU. 23206/2009). Non è sufficiente a dimostrare la data di inizio del rapporto di lavoro la dichiarazione del dipendente di essere stato assunto lo stesso giorno dell’accertamento (cfr. Cassazione 1960/2012).
Sentenza n. 23918 del 10 novembre 2014 (udienza 21 ottobre 2014)
Cassazione civile, Sezioni Unite – Pres. Santacroce Giorgio – Est. Napoletano Giuseppe
Articolo 3, comma 3, DL n. 12/2002 – Irrogazione delle sanzioni per omessa registrazione del lavoratore dipendente – Il rapporto di lavoro si presume decorra dal primo gennaio dell’anno dell’accertamento e non dal giorno di quest’ultimo – La prova contraria è a carico del datore di lavoro
(fonte: fiscoggi.it)