Copia privata, il venditore via web è soggetto al prelievo

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17.06.2011_ La Corte di Giustizia europea si è pronunciata in favore della società olandese Stichting de Thuiskopie, incaricata di riscuotere e ripartire agli aventi diritto il prelievo per copia privata, la quale aveva citato in giudizio una società tedesca che vendeva supporti di riproduzione in Internet. La società tedesca si era rifiutata di corrispondere il compenso per copia privata, sostenendo che tale compenso avrebbe dovuto gravare sui consumatori finali residenti in Olanda. La Corte Suprema ha invece ritenuto che al prelievo debba essere assoggettato colui che mette a disposizione il supporto e non il singolo acquirente via web, che è di fatto difficilmente individuabile.
Il compenso per copia privata si applica a supporti e apparecchi in grado di consentire la riproduzione di opere dell’ingegno ed ha la funzione di compensare, in minima parte, gli autori e gli altri aventi diritto per il mancato acquisto dell’originale. E’ previsto in tutta Europa con l’eccezione della Gran Bretagna (in cui il consumatore non può effettuare riproduzioni di opere tutelate) e rende possibile la registrazione ad uso privato di opere tutelate. (fonte: siae.it)