Soppressione e incorporazione di enti e organismi pubblici

 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’Ipsema e l’Ispesl sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’Inail, sottoposto alla vigilanza del ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del ministero della Salute; l’Inail succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’Ipost è soppresso.

3. Le funzioni dell’Ipost sono trasferite all’Inps, sottoposto alla vigilanza del ministero del Lavoro e delle politiche sociali; l’Inps succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

 (….)

16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (Enappsmsad), costituito con decreto del presidente della Repubblica 1° aprile 1978, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all’Enpals, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data è istituito presso l’Enpals con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici. Tutte le attività e le passività risultanti dall’ultimo bilancio consuntivo approvato affluiscono a evidenza contabile separata presso l’Enpals. La dotazione organica dell’Enpals è aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso l’Enappsmsad alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri , su proposta del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione e con il ministro dell’Economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’ articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell’ente Enpals. Il commissario straordinario e il direttore generale dell’Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legge continuano a operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina.

(fonte:ilsole24ore)